Onorevoli Colleghi! - Il Polesine è un territorio di elevato pregio ambientale e naturalistico, delimitato quasi per intero dalla parte terminale dei due principali fiumi italiani, il Po e l'Adige, e dal mare.
      Le recenti vicende storiche di quest'area, circondata dalle acque fluviali e marine, hanno arricchito le cronache giornalistiche del nostro Paese. Poco più di cinquanta anni fa, nel 1951, una disastrosa alluvione provocò numerose vittime, danni alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività economiche del Polesine. Gran parte dei comuni furono allagati, e si registrarono 217.000 sfollati su una popolazione complessiva di 315.000 abitanti. A quella del 1951 seguirono, fino al 1966, altre sedici alluvioni che hanno determinato per anni il blocco delle attività socio-economiche, l'impoverimento dell'area e l'esodo massiccio della popolazione residente.
      Ai disastri ambientali provocati dalla natura si sono aggiunti, a cavallo degli anni '50 e '60, quelli provocati dall'uomo. La concessione all'Agenzia generale italiana petroli (AGIP), e successivamente anche ad altri privati, del permesso di estrazione di idrocarburi dal sottosuolo ha provocato il fenomeno della subsidenza; in poco più di dieci anni, a causa della massiccia estrazione, la terra si è abbassata di oltre un metro e mezzo, con picchi di oltre tre metri nei pressi del comune di Porto Tolle, con effetti sconvolgenti sull'equilibrio idrogeologico di tutto il Polesine.

 

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      Per porre rimedio al susseguirsi dei disastri ambientali, lo Stato è intervenuto con massicci finanziamenti volti alla realizzazione di opere di bonifica e di difesa del Polesine, che, tuttavia, a partire dal 1993, sono stati drasticamente ridotti nonostante la necessità del completamento dei progetti previsti e della manutenzione di quanto realizzato.
      Allo stato attuale l'intera rete dei canali di bonifica e delle idrovore è in grave crisi, così come la rete degli acquedotti. I nuovi impianti idrovori necessari per far defluire le acque per gravità non arrivano e, nel frattempo, gli oneri sostenuti per il sollevamento meccanico dell'acqua sono enormi.
      Gravi preoccupazioni desta, poi, la crescente contaminazione salina delle falde sotterranee e delle acque di superficie, che compromette pesantemente non solo l'ambiente, ma anche l'economia agricola dell'area.
      La presente proposta di legge, recante disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo del Polesine, interviene proprio per porre rimedio alle difficoltà cui è sottoposto oggi il territorio polesano e per ridare slancio ad un'area territoriale che rimane pur sempre ricca di potenzialità inespresse.
      A tal fine, si prevede lo stanziamento di congrue risorse finanziarie per la messa in sicurezza idraulica dei territori soggetti al fenomeno della subsidenza e soggiacenti al livello del mare; per la difesa delle acque potabili e di quelle di superficie; per le opere di sistemazione del fiume Po e per la vivificazione delle lagune nei territori del Polesine, che le istituzioni polesane - e segnatamente la provincia, le associazioni imprenditoriali, la cooperazione del mondo agricolo e i comuni, in particolare quelli di Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po - non sarebbero in grado di stanziare.
      Sono previsti interventi che limitano fortemente la possibilità di svolgere attività di estrazione di idrocarburi in alto Adriatico; sarebbe paradossale spendere risorse per la salvaguardia del territorio e nel contempo contribuire in modo diretto al suo dissesto.
      Inoltre, sono previste misure dirette alla salvaguarda e allo sviluppo dell'ambiente polesano e, in particolare, al disinquinamento dei due grandi fiumi, ed interventi infrastrutturali per l'uso del Po come grande via di comunicazione, volti a garantirne la navigabilità, i trasporti e la logistica; nonché interventi idonei a far assumere al Po e all'Adige la funzione di ossatura di un vasto sistema territoriale ricreativo, in una visione integrata con la analoga vocazione del parco del delta del Po e con le eccellenze architettoniche e culturali quali le ville, le abbazie, i teatri ed i musei presenti nel territorio.
      In un territorio salvaguardato e disinquinato, le attività economiche tradizionali possono trovare condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo e alla produzione di qualità in un quadro di assoluta compatibilità ecologica, ed i progetti di nuovi insediamenti produttivi industriali, con modesto impatto ambientale ed alto contenuto tecnologico, sono favorevolmente incentivati. Al contrario, risultano fortemente disincentivati i progetti che prevedono un forte impatto ambientale e che per contenuto e localizzazione risultano in totale contrasto con le linee di sviluppo tratteggiate.
      Infine, sono previste misure di incentivo allo sviluppo del turismo e delle attività del tempo libero, sulle quali si riscontra un grande consenso da parte delle espressioni istituzionali, sociali ed economiche del Polesine.
      Nel merito, l'articolo 1 della presente proposta di legge riprende e amplia gli obiettivi già previsti dalla legge 10 dicembre 1980, n. 845, così come integrati dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987). In particolare, si richiama la necessità di assicurare il risanamento delle acque dei bacini idrografici dei fiumi Po e Adige e di assicurare la vitalità socio-economica del Polesine nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati, nel rispetto della normativa comunitaria, dal programma di azione per lo sviluppo
 

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sostenibile «Agenda 21», sottoscritto alla conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Il comma 2 dell'articolo 1 indica gli attori istituzionali responsabili del perseguimento delle finalità di cui al comma 1; tali soggetti, in sintonia con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, agiscono su un piano di parità. L'articolo 2 prevede che tali finalità siano attuate attraverso il piano generale degli interventi per il Polesine, che prevede tipologie di interventi finalizzati alla salvaguardia, al risanamento ambientale e alla rivitalizzazione socio-economica del Polesine. Con riferimento a questo ultimo punto, sono stati previsti contributi per la valorizzazione dell'ambiente, atti a determinare una situazione in cui possano svilupparsi alcuni particolari settori di impresa. L'articolo 3 istituisce il Comitato per gli interventi di salvaguardia del Polesine e ne definisce le funzioni. In sintonia con la riforma del titolo V della Costituzione, il Comitato vede la partecipazione paritaria di istituzioni e di enti locali. Il Comitato può essere convocato anche dal presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con il presidente della provincia di Rovigo e, con riunioni da tenersi anche presso la giunta regionale, può presidiare l'attività dell'Ufficio del piano. L'articolo 4 tratta delle funzioni, dei compiti e della composizione dell'Ufficio del piano. Tale Ufficio ha sede presso la sezione veneta dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) ed è costituito da componenti espressi anche dagli enti locali. L'articolo 5 contiene le norme di attuazione degli interventi nel Polesine, mentre il successivo articolo 6 prevede il ricorso ad accordi di programma ed alla conferenza di servizi per la definizione e la assunzione delle decisioni, qualora siano coinvolti più soggetti istituzionali. L'articolo 7 si occupa della problematica della subsidenza, definendo l'area nella quale la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi sono vietate. Si prevede, in particolare, che anche le istanze di prospezione, ricerca e concessione di coltivazione presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, siano soggette a valutazione di impatto ambientale, nonché la possibilità di revoca dei permessi già rilasciati, su istanza di pubbliche amministrazioni. L'articolo 8 affronta la problematica relativa alla realizzazione delle piattaforme off-shore per la rigassificazione. La norma prevede, per queste opere, una preventiva valutazione da parte del Comitato per gli interventi per la salvaguardia del Polesine; tale valutazione va effettuata secondo i princìpi di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Anche in questo caso si prevede la possibilità di revoca dei permessi rilasciati, su istanza di pubbliche amministrazioni. L'articolo 9, infine, indica le fonti di finanziamento per la realizzazione delle opere previste dalla legge.
      Per tutti i motivi sopra esposti, si auspica un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge.
 

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